Cambio “di passo” della Cassazione in merito alla comunicazione dati conducente per decurtazione punti .
la sentenza e la disamina del Comandante Roberto Benigni.
Secondo la Suprema Corte ,” l’obbligo di comunicazione dati, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo, prima di allora, alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il soggetto che impugna il verbale, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per il soggetto sanzionato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze” previste dalla norma, ossia la comunicazione dei dati del conducente, “mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione” prevista in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente.
a cura di Luciano Mattarelli V.Pres. Naz. Vicario
