Per la Sezione Lavoro della Cassazione una attività extra lavoro svolta da dipendente che in azienda, a seguito di certificazione medica, è inibito ad effettuare alcuni sforzi muscolari ergo da essere impiegato in maniera limitata dal datore di lavoro e che , fuori dall’orario di lavoro svolge attività fisica piena, non occasionalmente, anche in attività che la prescrizione medica de qua inibiva in azienda, legittima il licenziamento perché la Suprema Corte la considera come comportamento che viola gli obblighi di fedeltà, onestà, correttezza e buona fede , nei confronti del datore di lavoro. Decisa la testimonianza dei video postati sulla pagina personale del dipendente, atti a pubblicizzare le sue capacità come allenatore ed esperto di pesistica.
a cura dell’Ufficio Presidenza.
