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ALLESTIMENTO MINI ASCENSORE NEL CONDOMINIO

by Redazione

Nel caso in cui un singolo condomino, esercitando la facoltà di “modificazione” delle parti comuni prevista e concessa dall’art. 1102 c.c., installi, nella tromba delle scale e con “taglio” di queste ultime, un “mini-ascensore” finalizzato al c.d. “abbattimento delle barriere architettoniche”, il relativo intervento non dev’essere autorizzato preventivamente dall’assemblea ma deve tuttavia rispettare il (solo) divieto di arrecare pregiudizio alla stabilità e/o alla sicurezza del fabbricato.

a cura dell’Ufficio Presidenza